Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'eta' pensionabile". Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente comma: "L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici puo' essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione".
Testo vigente dal 12 gennaio 1985
