Art. 20 — Finanziamenti agevolati
Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. E' autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonche' di quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sara' effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilita' di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici". E' data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aumentato a 15 miliardi. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29". Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere: "h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;
- i)un rappresentante degli editori dei giornali periodici;
- l)un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
- m)un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)". All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole "imprese editrici di libri" sono inserite le seguenti: "nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo".
Testo vigente dal 9 marzo 1987
