L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".

Testo vigente dal 12 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-10;1~art2 · fonte su Normattiva