Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

Testo vigente dal 17 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;177~art2 · fonte su Normattiva