Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 34 — Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione. Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori. Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non puo' superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere. Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo e' autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25. Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art34 · fonte su Normattiva