Art. 15 — Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara
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Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente, e' sufficiente la presentazione da parte dell'impresa invitata a piu' di una gara della documentazione relativa al lavoro di importo piu' elevato. Se e' previsto che l'impresa invitata non possa restare aggiudicataria che di un solo lavoro, l'impresa stessa e' autorizzata a depositare una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all'importo di lavoro di maggior valore. Se l'impresa stessa risulti aggiudicataria di un lavoro, per il quale fosse richiesta una cauzione provvisoria di importo minore rispetto a quello previsto, puo' sostituire quest'ultima con altra di importo pari a quello stabilito per il lavoro del quale e' rimasta aggiudicataria. La documentazione di cui al primo comma e la cauzione provvisoria sono allegate all'offerta relativa alla prima delle gare alla quale l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000
