Art. 6 — Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000. 120 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, puo' essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio e' fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art6 · fonte del testo