Art. 17 — Ricorsi in materia di revisione prezzi
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Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente puo' dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorita' adita di volersi avvalere della facolta' di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale audizione del giudice amministrativo.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 3 novembre 1984
