Art. 19 — Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio
Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennita' e' conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. L'approvazione della stessa indennita' concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potra' altresi' disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.
Testo vigente dal 16 dicembre 1981
