Art. 2 — Pagamento revisione prezzi
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Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, e' corrisposto, unitamente agli acconti per revisione dei prezzi, anche il residuo 15 per cento, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700. Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000
