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Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara, senza necessita' di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo. L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi. L'esecuzione delle opere appaltate con il sistema di cui al primo comma puo' essere immediatamente consentita, entro i limiti di spesa inizialmente previsti, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art8 · fonte su Normattiva