A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. La decadenza e' dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art5 · fonte su Normattiva