All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed e' presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresi', alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari. In luogo dei membri di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente. Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime. Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono".

Testo vigente dal 29 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;100~artunico · fonte su Normattiva