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Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art21 · fonte su Normattiva