Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Art. 11 · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il riconoscimento, operato nel caso dal giudice a quo, della natura "provvisoria" della indennità di espropriazione determinata con decreto del Presidente della Giunta Regionale - e della quale, in quanto "provvisoria", nel sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si denuncia la non impugnabilità da parte dell'espropriante - implica valutazioni in fatto ed in diritto estranee al giudizio di legittimità costituzionale e pertanto insindacabili dalla Corte costituzionale. Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione, avanzata dall'Avvocatuta dello Stato sul rilievo che la natura della suddetta indennità di esproprio non fosse provvisoria ma definitiva.
Art. 24 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 11 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Secondo giurisprudenza costante, anche in mancanza di espressa indicazione di legge, la fissazione di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori previsti nei piani edilizi, e` regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - dell'art. 11 Legge 22 ottobre 1971, n. 865). - cfr. S.n. 355/1985.
Art. 42 cost. · Art. 11 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 19, l. 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziati - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un piu` consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile: l'art. 19 l. n. 10/1977, proprio nella parte che rileva ai fini della questione stessa, e` stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo. - cfr. S. n. 5/1980.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Norme per la edificabilita' dei suoli
La legge 23 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha valore di legge generale applicabile in tutti i casi nei quali le leggi speciali non l'abbiano modificata anche implicitamente. Da ciò consegue che, se è vero che la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non fissa dei termini per l'inizio e la ultimazione del procedimento espropriativo e dei lavori, è però anche vero che la fissazione di tali termini costituisce - secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale - regola indefettibile per ogni procedura di espropriazione, rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore della detta legge, la quale ha modificato soltanto in parte le norme precedenti relative alle espropriazioni in essa contemplate ma, se ha taciuto in ordine alla fissazione di quei termini, non ha abrogato neanche implicitamente (non essendovi motivo per sostenere il contrario) l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, che prevedeva la necessità di fissarli. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto non prevede che l'autorità alla quale spetta dichiarare la pubblica utilità, la indifferibilità e la urgenza delle opere, in vista delle quali occorra procedere ad espropriazione, fissi i termini per l'inizio e la ultimazione sia delle espropriazioni sia dei lavori, sicché l'"amministrazione" verrebbe ad essere arbitra di protrarre nel tempo le une e gli altri, con violazione dei principi della riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità e della congruità dell'indennizzo, il cui contenuto economico può venire ridotto, a causa del ritardo del provvedimento di esproprio rispetto al momento in cui l'indennità provvisoria accettata, ovvero quella di cui all'art. 15 della legge n. 865, sono state determinate).
Art. 125 cost. · Art. 43 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma, e 16, terzo e quinto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernente i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione disposta ai sensi della legge predetta), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., poiché, essendo intervenuta nel corso del presente giudizio la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, si rende necessario, da parte del giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art11 · fonte su Normattiva