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Il contributo previsto dal precedente articolo 3 e' commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare. ((la spesa sara' quella determinata)) in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente. I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Testo in vigore dal 31 marzo 1981 al 17 agosto 1984

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