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L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimita' della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12. A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori. L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 4, e' corrisposta in base a stati di avanzamento. ((COMMA ABROGATO DALLA L.7 MARZO 19841, N.64)).3 Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti. Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. ((Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previa attestazione da parte del sindaco dell'avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio. Il certificato di collaudo puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal sindaco, quando ne ricorrano i presupposti di valore stabiliti dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1278, n. 1.)) La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non piu' di quattro mesi complessivamente.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 marzo 1981, n.64

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La L. 7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.8, comma 1) che "L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unita' immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n; 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464." Ha inoltre disposto (con l'art.27 comma 1) che "A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178."

Testo in vigore dal 31 marzo 1981 al 29 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art6 · fonte su Normattiva