A decorrere dall'anno finanziario 1981 sono abrogati l'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178. All'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si applicano le norme di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908. Il pagamento del contributo e delle anticipazioni e' effettuato, di volta in volta, dai sindaci dei comuni ai quali sono state presentate le domande di contributo, mediante mandati nominativi. A tal fine, il capo dell'Ispettorato generale accreditera' ai sindaci le somme occorrenti. Per i fondi gia' accreditati all'Ispettorato generale, sui quali siano gia' stati assunti impegni, continuera' ad applicarsi, sino al loro esaurimento, la normativa in vigore anteriormente alla presente legge. Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968 il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.

Testo vigente dal 16 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art27 · fonte su Normattiva