Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati provvedono alla individuazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nell'ambito di quelle urbanizzate o comunque acquisite o da acquisire conformemente, ove esistano, ai piani urbanistici ancorche' solo adottati, per la costruzione di alloggi, e determinano, ove non previste dagli strumenti urbanistici, le caratteristiche degli edifici da costruire nelle singole aree.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art8 · fonte su Normattiva