Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art9 · fonte su Normattiva