Art. 9
Le norme di cui alla presente legge si applicano ai comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, unicamente per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare abitativa da eseguirsi a cura dei proprietari danneggiati aventi titolo al contributo di cui al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
