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[1]E' aumentato da cinquanta a cento milioni di lire l'importo complessivo delle somme che la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nel primo comma dell'articolo 363 del testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono autorizzati a mutuare all'Istituto nazionale per le case degli impiegati delle Stato, per le costruzioni nell'Africa Orientale Italiana, al sensi dell'ultimo comma dell'art. 363 del citato testo unico.
[2]Per la estinzione dei mutui dei detti cento milioni di lire e dei relativi interessi capitalizzati afferenti al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sara' provveduto a carico dei normali fondi del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, con una quota costante annua, per cinquant'anni, pari al tre per cento del capitale mutuato.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
