Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I mutui predetti saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni che formano oggetto dei mutui stessi, nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile di affitto. I conservatori delle ipoteche i funzionari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni ipotecarie, in base a semplice atto di consenso dell'istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore, intendendosi implicita la accettazione di esso.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
