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I mutui predetti saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni che formano oggetto dei mutui stessi, nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile di affitto. I conservatori delle ipoteche i funzionari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni ipotecarie, in base a semplice atto di consenso dell'istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore, intendendosi implicita la accettazione di esso.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-27;2090~art2 · fonte del testo