Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per il pagamento delle spese inerenti agli acquisti delle aree e delle costruzioni autorizzate dall'Istituto in base a contratti di appalto, perizie e fatture, i Governi dell'Africa Orientale Italiana, con l'osservanza delle norme sull'ordinamento amministrativo contabile, approvato con decreto Ministeriale 28 luglio 1928-VI, n. 4622, sono autorizzati ad anticipare i fondi occorrenti mediante mandati da imputare all'articolo «Spese per conto di terzi» della categoria delle contabilita' speciali e rimetteranno all'Istituto, alla fine di ogni mese, i documenti per il rimborso a carico dei mutui, da introitarsi al bilancio di entrata dell'Africa Orientale Italiana, all'articolo «Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 27 novembre 1939-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL - SERENA

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-27;2090~art3 · fonte del testo