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Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, e' concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 10 miliardi che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di 3 miliardi per l'anno 1985 e 7 miliardi per l'anno 1986. Con l'anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonche' agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124. Un decimo della somma sopraindicata e' riservato per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.
Testo in vigore dal 6 settembre 1985 al 22 dicembre 2008
