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Per provvedere alle necessita' di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto e' autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987. I lavori sono realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali. Fermi restando la preventiva approvazione, da parte della competente Soprintendenza, dei progetti di intervento sui beni sottoposti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e l'affidamento della direzione dei lavori, per l'esecuzione di tali progetti, ai funzionari tecnici della Soprintendenza stessa, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 14 marzo 1968, n. 292. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro dei lavori pubblici mette a disposizione della Soprintendenza che realizza i lavori le somme necessarie a valere sullo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 6 settembre 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;462~art2 · fonte del testo