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Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni, ed integrazioni, i proprietari di tutte le unita' immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale demolizione del fabbricato. La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art1 · fonte su Normattiva