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L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e' sostituito dal seguente: "Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431".

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art10 · fonte su Normattiva