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All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi: "L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza. L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti e' effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento di assegnazione delle aree e' revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati. Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprieta' agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'articolo 2645 del codice civile".
Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
