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I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione alla documentazione esibita sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art14 · fonte su Normattiva