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Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, gia' modificato dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui all'articolo 3 e' elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia".
Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
