Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, gia' modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e' sostituito dal seguente: "Il contributo e' revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione della anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio".

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art17 · fonte su Normattiva