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Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona e' consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unita' immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista. Qualora, nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

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