Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni e' stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilita', nonche' degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione. In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;22~art1 · fonte su Normattiva