Art. 1
[1]Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'articolo 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, sulle cambiali ed altri effetti di commercio sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: n. 1) cambiali ed altri effetti di commercio qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 5; n. 4) vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria e degli Istituti ed Enti contemplati dall'articolo 41 di detta legge e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, qualunque sia la scadenza del titolo: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, imposta proporzionale di lire 4. Restano ferme l'aliquota d'imposta prevista dallo articolo 5, n. 3, della citata tariffa e quelle previste da leggi speciali.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 16/11/1963, n. 298 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 9 novembre 1963
