Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio
Art. 2
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
Testo vigente dal 9 novembre 1963
