Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti. Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento della tassa dovra' effettuarsi integrando quelli esistenti con la applicazione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di borsa, da annullarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-11;636~art5 · fonte su Normattiva