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E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico. I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1984. Per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei sei servizi tecnici, i quadri VIII, IX, X, XI, XII e XIII della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo la numerazione in vigore prima delle modifiche di cui all'articolo 2 della presente legge, mantengono validita', con le varianti previste nel successivo articolo 17, fino al trasferimento dei predetti ufficiali nel ruolo del Corpo tecnico alla data e con le modalita' indicate nello stesso articolo. Nel ruolo del Corpo tecnico l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo ha luogo sino al grado di generale ispettore, fermi restando i numeri massimi dei generali e dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Con determinazione ministeriale si stabiliscono: le specialita' nelle quali, in relazione alle esigenze di servizio, possono essere ripartiti gli ufficiali del Corpo tecnico; i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'assegnazione alle diverse specialita', nonche' le modalita' per l'eventuale passaggio da una specialita' all'altra.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 15 giugno 1986
