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E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico. I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1984.3 Per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei sei servizi tecnici, i quadri VIII, IX, X, XI, XII e XIII della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, secondo la numerazione in vigore prima delle modifiche di cui all'articolo 2 della presente legge, mantengono validita', con le varianti previste nel successivo articolo 17, fino al trasferimento dei predetti ufficiali nel ruolo del Corpo tecnico alla data e con le modalita' indicate nello stesso articolo. Nel ruolo del Corpo tecnico l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo ha luogo sino al grado di generale ispettore, fermi restando i numeri massimi dei generali e dei colonnelli stabiliti per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Con determinazione ministeriale si stabiliscono: le specialita' nelle quali, in relazione alle esigenze di servizio, possono essere ripartiti gli ufficiali del Corpo tecnico; i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'assegnazione alle diverse specialita', nonche' le modalita' per l'eventuale passaggio da una specialita' all'altra.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 244

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La L. 19 maggio 1986, n. 244 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art13 · fonte su Normattiva