Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

  • a)l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
  • b)l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza al grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione non e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio e l'eccedenza e' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma del precedente articolo 44. Fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art26 · fonte su Normattiva