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Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 17 dicembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art34 · fonte su Normattiva