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Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 17 dicembre 2004
