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((Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti)).

Testo in vigore dal 17 dicembre 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art34 · fonte su Normattiva