Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
Testo vigente dal 6 agosto 1991
