L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;100~art6 · fonte del testo