Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1961

    Questione infondata
    22 dicembre 1961

    Non è necessario che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute siano espressamente indicate nella ordinanza di rinvio, in relazione ad una asserita violazione dell'art. 10 della Costituzione, quando dal suo contesto si desuma implicitamente la esistenza delle norme stesse. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato rilevava che la ordinanza del giudice a quo non aveva indicato esplicitamente quali fossero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409. Osserva in merito la Corte che si desume, per implicito, dal contesto dell'ordinanza, che il giudice a quo ha presupposto esistente una regola la cui applicazione escluderebbe la competenza legislativa dello Stato in materia di polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) o in materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto mare).

    Art. 10 cost. · Art. 1 Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi · Art. 3 Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1409~art1 · fonte del testo