E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando:
- a)il contrabbandiere sia armato palesemente;
- b)il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
- c)i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.
Testo vigente dal 7 marzo 1958
