E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando:

  • a)il contrabbandiere sia armato palesemente;
  • b)il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
  • c)i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;100~art1 · fonte del testo