Le somme di cui al precedente art. 1 saranno rese disponibili nei limiti dei fondi che affluiranno al bilancio dell'entrata del Ministero del tesoro, con prelievo dal fondo speciale. Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti.
Testo vigente dal 17 agosto 1949
