Le somme di cui al precedente art. 1 saranno rese disponibili nei limiti dei fondi che affluiranno al bilancio dell'entrata del Ministero del tesoro, con prelievo dal fondo speciale. Il Ministro per i trasporti e' autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti.

Testo vigente dal 17 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;508~art2 · fonte del testo