Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti e' autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art17 · fonte del testo