Le somme dei fondi a disposizione - inscritte in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite, gia' disposte con singoli provvedimenti legislativi - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art2 · fonte del testo