Le somme dei fondi a disposizione - inscritte in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite, gia' disposte con singoli provvedimenti legislativi - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte ordinaria e straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 31 ottobre 1948
