I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono considerati a tutti gli effetti come riduzione del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato cedente e come aumento del carico dei fondi somministrati per il funzionario delegato ricevente.

Testo vigente dal 17 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;169~art3 · fonte del testo