Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma del l'art. 2, nonche', se intestatario di contabilita' speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato. Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilita' speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilita'.

Testo vigente dal 17 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;169~art5 · fonte del testo